IL TRIBUNALE 
 
    A scioglimento della  riserva  che  precede,  ha  pronunciato  la
seguente ordinanza di rimessione; 
    Vista  l'istanza  di  esdebitazione  ex  artt.  142  sgg.   legge
fallimentare presentata l'11 luglio  2008  da  Cervetti  Carlo,  gia'
dichiarato  fallito  da  questo  tribunale,  in  qualita'  di   socio
illimitatamente responsabile della  Cervetti  Carlo  &  C.  sas,  con
sentenza n. 38/1994; 
    Rilevato che il fallimento e' stato chiuso con decreto 30  aprile
2003; 
    Rilevato che ai sensi degli artt. 19 e 22 comma 4 del  d.lgs.  12
settembre 2007 n. 169 puo' essere pronunciata  l'esdebitazione  anche
con riferimento  a  procedure  fallimentari  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006  n.  5  (e  cioe'  al  16
luglio 2006); 
        che il Collegio solleva a questo punto d'ufficio questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 19 e 22 comma 4 del d.lgs. 12
settembre 2007 n. 169 nella parte in cui non prevedono l'applicazione
delle disposizioni di cui al Capo IX "Della esdebitazione" del titolo
II del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive  modificazioni
anche alle procedure di fallimento chiuse prima della data di entrata
in vigore  del  decreto  legislativo  9  gennaio  2006  alla  stregua
dell'art. 3 della  Costituzione  sotto  il  profilo  della  manifesta
irragionevolezza e del trattamento diseguale tra situazioni uguali; 
        che la  questione  e'  rilevante  alla  luce  delle  seguenti
considerazioni: 
          allo  stato  della  legislazione,  il  Tribunale   dovrebbe
definire la procedura dichiarando la inammissibilita' del ricorso per
esdebitazione per non essere il fallimento del Cervetti pendente alla
data del 16.7.2006; 
          il ricorso si appalesa  per  il  resto  ammissibile  e,  in
particolare, e' stato depositato nel termine di un anno dalla entrata
in vigore dei d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 come previsto dall'art.
19 comma 2 del medesimo decreto; 
          ove la questione fosse  dichiarata  fondata,  il  Tribunale
potrebbe prendere in esame nel merito il ricorso; 
          dato che la inammissibilita' preclude l'esame del merito, .
la  rilevanza  della  questione  sussiste   indipendentemente   dalla
fondatezza del. ricorso del Cervetti; 
          solo per completezza, il Collegio rileva quindi allo  stato
che il ricorso del Cervetti sulla base di un vaglio. delibatorio  non
appare manifestamente infondato, dato che: 
a) si deve ritenere pacifico che abbia diritto alla esdebitazione non
solo l'imprenditore individuale fallito come tale ma anche la persona
fisica che sia fallita in quanto socio  illimitatamente  responsabile
di societa' di persone; b) secondo la giurisprudenza maggioritaria, a
cui questo  ufficio  ha  gia'  aderito,  l'art.  142  comma  2  legge
fallimentare non subordina l'esdebitazione al pagamento  parziale  di
tutti i creditori concorsuali (che nel caso di specie manca),  ma  al
pagamento di una parte dei creditori concorsuali; c) allo  stato  non
emergono elementi ostativi ai sensi del  primo  comma  dell'art.  142
legge fallimentare; 
        che la questione non e' manifestamente  infondata  alla  luce
delle seguenti considerazioni: 
          la disposizione correttiva e' stata emanata con  il  chiaro
intento di eliminare la disparita' che conseguiva alla impossibilita'
di  applicare  le  disposizioni  in  materia  di  esdebitazione  alle
procedure fallimentari aperte prima del 16.7.2006, e  consistente  in
cio' che la persona fisica il cui fallimento  fosse  chiuso  dopo  il
16.7.2006 aveva o non aveva diritto  ad  ottenere  l'esdebitazione  a
seconda che la sentenza dichiarativa fosse posteriore o  anteriore  a
tale data; 
          tuttavia tale disposizione  correttiva  ha  introdotto  una
disparita' ancora piu' manifesta, in quanto da essa consegue  che  le
persone fisiche dichiarate fallite prima del 16 luglio 2006  hanno  o
non hanno diritto a ottenere la esdebitazione a seconda che  il  loro
fallimento sia stato chiuso dopo il 16 luglio 2006 o  prima  di  tale
data; 
          la    relazione    alla    legge     delega     attribuisce
all'esdebitazione  sia  una  finalita'  premiale  nei  confronti  del
debitore collaborativo, sia una finalita' di  incentivo  alla  celere
ripresa di attivita' produttive; 
          il discrimine sopra indicato, dell'essere o non  essere  il
fallimento chiuso prima del 16 luglio 2006: 
in ordine alla prima  finalita',  sembra  del  tutto  estrinseco,  in
quanto la maggior o minore  celerita'  della  procedura  non  dipende
dalla condotta del fallito, e anzi pare assumere aspetti paradossali,
se si considera che il debitore  particolarmente  collaborativo,  che
abbia  cooperato  per  una  chiusura  molto  celere  della  procedura
fallimentare, si vede percio'  escluso  dal  beneficio,  che  avrebbe
potuto ottenere se solo la  sua  procedura  si  fosse  attardata;  in
ordine alla seconda finalita', sembra controproducente, dato che  non
consente di fruire della agevolazione della esdebitazione a  soggetti
che sono rientrati  in  bonis  da  piu'  tempo;  l'assetto  normativa
indicato sembra comunque in via  generale  privo  di  ragionevolezza,
dato che attribuisce, tra due soggetti falliti nello stesso  momento,
un trattamento deteriore a quello la cui procedura si e'  svolta  con
maggiore celerita', laddove ogni interesse  pubblico  e  privato  che
entri in considerazione tende invece alla  rapida  definizione  delle
procedure  concorsuali;  pertanto:  trattamento  dei  falliti  i  cui
fallimenti si siano chiusi prima del 16 luglio 2006 e'  differenziato
e deteriore rispetto a quello dei falliti coevi i cui  fallimenti  si
siano chiusi dopo 10 luglio 2006 senza  che  si  possa  rinvenire  un
ragionevole motivo di tale disparita';